Onorevoli Colleghi! - L'approvazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, costituisce un primo passo fondamentale nella direzione di un efficace sistema sanzionatorio contro il maltrattamento degli animali.
      Tale provvedimento, tuttavia, rappresenta solo un punto di partenza in quanto ancora oggi sono numerose le problematiche che riguardano la protezione degli animali e che da anni attendono di trovare adeguate soluzioni da un punto di vista normativo.
      Le esigenze di tutela degli animali, avvertite da sempre più parti (cittadini, associazioni ambientaliste, veterinari eccetera), hanno indotto il legislatore ad emanare nel tempo una serie di leggi e di «leggine», che hanno inevitabilmente finito per creare in materia un intenso ingorgo normativo. Tutto ciò, invece di creare certezza e una efficace realizzazione degli obiettivi prefissati, ha paradossalmente provocato confusione e in certi casi una scarsa applicazione e osservanza delle norme. Tra l'altro, si osserva come anche nella XIV e nella corrente legislatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica sono stati presentati numerosi proposte e disegni di legge sugli argomenti più disparati; iniziative apprezzabili, ma che vanno in un senso contrario alla semplificazione e alla razionalizzazione normativa tanto auspicata da autorevoli istituzioni e, soprattutto, dai cittadini.
      In attesa dell'emanazione di una legge-quadro che racchiuda in un testo unico e coordinato le innumerevoli disposizioni normative vigenti in materia di tutela degli animali - oggi ricomprese in leggi obsolete e troppo settoriali - la presente proposta di legge si prefigge di disciplinare congiuntamente alcuni rilevanti aspetti che vanno dal divieto di impiego di animali nei circhi

 

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e negli spettacoli viaggianti alla tutela degli animali da pelliccia, dalla tutela degli animali di affezione e dalla prevenzione del randagismo alla protezione degli animali durante il trasporto.
      In particolare, il capo II prevede la dismissione degli animali dei circhi unitamente a forme di sostegno economico alternative ai finanziamenti statali. Infatti, pur apprezzando lo spettacolo circense per la sua tradizione e per gli elevati contenuti artistici, non si può fare a meno di sottolineare i numerosi episodi di maltrattamenti a danno degli animali, forzati protagonisti di spettacoli spesso crudeli. In quest'ottica - oltre a guardare con favore agli spettacoli che non fanno uso di animali - si impegna la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante a ricercare, tra l'altro, una diversa collocazione per gli animali censiti.
      Il capo III, dal titolo «Tutela degli animali da pelliccia», completa il quadro delle sanzioni definite dalla citata legge n. 189 del 2004, introducendo l'obbligo di etichettatura per tutti i capi contenenti e derivanti da spoglie di animali sottoposte a concia, indicando la specie utilizzata, l'azienda di confezionamento e il Paese di provenienza. Conseguentemente sono vietate l'importazione e la vendita di pelli e di pellicce prive di etichette o etichettate in maniera generica e ingannevole.
      Il capo IV riprende alcune norme già vigenti in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo, dotandole tuttavia di maggiore efficacia. In particolare, viene introdotto per legge e non più per decreto l'obbligo per il proprietario o il detentore di cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina entro il termine di un mese dalla data di nascita o dalla data di inizio della detenzione. Viene data attuazione al sistema di identificazione dei cani tramite l'introduzione dei microchip (sino ad oggi si parlava in tale senso solo di impegni e non di obblighi da parte dei soggetti competenti) e finalmente si riconosce la figura del «cane di quartiere». Nell'ambito delle iniziative per la riqualificazione dei canili si stabilisce che la gestione di tali strutture debba essere affidata alle associazioni di tutela degli animali.
      Il capo V, infine, introduce modifiche al decreto legislativo n. 532 del 1992, recante attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. Tali modifiche, che sono conformi alla nuova disciplina introdotta dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, stabiliscono il principio fondamentale secondo cui la macellazione o l'abbattimento degli animali deve avvenire nel luogo più vicino possibile all'azienda di allevamento e che il trasporto su lunga distanza di animali vivi venga sostituito dal commercio di animali già macellati. Ecco alcune delle novità principali approvate dal Parlamento europeo e fatte proprie dalla proposta di legge:

          a) gli animali destinati alla macellazione o ad ulteriore ingrasso non devono essere trasportati su strada per più di 8 ore o di 500 chilometri;

          b) per i viaggi oltre le 8 ore:

              1) deve essere assicurato maggiore spazio affinché tutti gli animali possano sdraiarsi allo stesso tempo nel corso del viaggio;

              2) i veicoli devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata;

              3) un veterinario deve essere presente al momento del carico degli animali;

          c) i trasportatori devono essere formati e dotati di uno specifico patentino;

          d) i solipedi come i cavalli devono essere trasportati in compartimenti singoli.

      In conclusione, alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

 

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